NORMATIVA FOREX – le leggi sul forex e sul trading

Pubblicato da Luca M -
forex2Le leggi sul FOREX e sul trading:

DLG del 24 febbraio 98 n# 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

DLG 461/97 – Tassazione da guadagni sulla vendita da strumenti finanziari.

Gli elementi principali che si evincono sono:

1- il forex non è sollecitazione al pubblico risparmio in quanto le valute non sono strumento finanziario. Quindi promuovere, offrire e presentare servizi di intermediazione di valute (forex) non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio;

2- Il margine necessita di una cauzione, non esiste una normativa specifica che regoli i rapporti con il cliente. Tendenzialmente l’organo di vigilanza ha approvato una modalità  nella quale i margini vengono raccolti in un CC vincolato e dedicato all’operatività dell’ìintermediario, intestato al cliente. Se il cliente utilizzando una leva maggiore vedesse esaurirsi tutta la disponibilità, l’intermediario dovrebbe accollarsi la perdita. Questo non può succedere perchè le posizioni vengono chiuse non appena il margine viene bruciato dall’operazione.

3- La tassazione sulla vendita degli strumenti finanziari è del 12,5%, questo implica che per le valute, le operazioni superiori a 6 giorni siano sottoposte a tassazione, quelle inferiori no. La tassazione incorre solamente se nell’anno solare la giacenza complessiva sia superiore a 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continuativi. In quel caso le plusvalenze dovranno essere indicate nella dichiarazione UNICO.
E’ da evidenziare che non succede praticamente mai che si arrivi a tenere una posizione aperta per 7 giorni continuativi, i principali broker oltretutto applicano il rollover automatico con chiusura e riapertura immediata della posizione.
Istituti per la vigilanza dei broker:

Dal 1° gennaio 2009, le tre autorità residenti facenti parte del Federal Office of Private Insurance (FOPI), la Commissione federale svizzera per le attività bancarie (SFBC) e l’Autorità di controllo contro il riciclaggio (Adc LBA) si sono fuse in un’unica entità, la Swiss Financial Market Supervisory Authority (Autorità svizzera di supervisione del mercato finanziario) (FINMA).

I broker e gli operatori si devono sottoporre al controllo di questa nuova autorità per ottenere la licenza per operare liberamente nel mercato.


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