Segue caratteristiche “fondi aperti”

Sulla base di quanto disposto dal provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005 e dalle modifiche apportate col provvedimento del 16dicembre2008, gli OICR armonizzati investono il proprio patrimonio nelle attività sotto indicate, purchè siano: coerenti con la loro politica di investimento; adeguatamente controllate nell’ambito del processo di gestione del rischio; liquide, in modo da non compromettere l’obbligo dell’OICR di rimborsare le quote in qualunque momento; e la cui perdita potenziale massima sia limitata.
In particolare,l’OICR può investire in:
- Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati purchè:
- Sia disponibile una valutazione affidabile, che presume l’esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti degli emittenti
- Siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento medesimo
- Strumenti del mercato monetario no quotati
- Strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l’OICR può investire, indici finanziari, tassi d’interesse, tassi di cambio o valute
- Derivati creditizi quotati, a condizione che:
- Consentano il trasferimento a terze parti ovvero l’assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l’OICR può investire
- Non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sottoforma di contante, di attività diverse da quelle in cui l’OICR può investire
A questi strumenti di investimento ne esistono anche molti altri, nelle forme degli strumenti derivati OTC, in parti di OICR armonizzati, in parti di OICR non armonizzati aperti, quote di fondi chiusi, depositi bancari, ed altri.