Le Azioni

– Diritti amministrativi, che consistono in:
1. diritto di voto, per cui ogni azione dà diritto ad un voto secondo art. 2351 c.c.
2. diritto di partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, art. 2370 c.c.
3. diritto di informazione, che consiste nella possibilità di prendere visione del libro soci, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni assembleari
4. diritto, esercitabile dal soli o in concomitanza con altri soci, di convocare l’assemblea (art. 2362 c.c.) e di denunciare irregolarità (art. 2049 c.c.)
– diritti patrimoniali, che sono:
1. diritto agli utili ed alla quota di liquidazione: ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e ad una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, art. 2350 c.c.
– diritti di natura mista, ossia:
1. diritto di opzione; è il diritto spettante ai vecchi azionisti di sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute già e prima di terzi estranei alla società, azioni di nuova emissione, in occasione di aumenti di capitale a pagamento. Mentre nel caso in cui l’aumento di capitale non avvenga a pagamento, si parla di diritto di assegnazione, in base al quale i vecchi azionisti godono di un diritto di prelazione nella distribuzione gratuita delle nuove azioni, in proporzione dei titoli già posseduti
2. diritto di recesso in caso di cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società o di trasferimento della sede all’estero, con liquidazione della quota posseduta.
Mentre, a fronte di questi diritti, in cappo all’azionista fanno fede due importanti doveri: il conferimento e l’astensione dal voto in caso di conflitto di interesse.