I fondi pensione, elementi

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Gestori. I fondi negoziali sono amministrati in modo paritetico dalle fonti istitutive, mala loro gestione deve essere affidata ad un intermediario finanziario quale: SIM, SGR, banca o impresa di assicurazione. Le risorse, che vengono affidate ai gestori abilitati mediante un mandato in nome e per conto del fondo, devono essere depositate presso una banca, distinta dal gestore, che agisce da custode del patrimonio e regolatore delle operazioni, in analogia a quanto avviene per i fondi immobiliari. Mentre i fondi a contribuzione definita possono rivolgersi a qualsiasi intermediario, purchè in possesso dei requisiti patrimoniali minimi, quelli a prestazione definita devono necessariamente rivolgersi alle imprese de assicurazione;
Contributi. Per i lavoratori dipendenti sono previste tre diverse forme di finanziamento del fondo pensione: contributi a carico dei lavoratori, contributi a carico dei lavoratori e destinazione delle quote di accantonamento annuale di pertinenza del Trattamento di fine rapporto (TFR). La determinazione del di ciascuna contribuzione è oggetto di contrattazione fra le parti sociali in sede di costituzione del fondo e il contributo complessivo da destinare al fondo pensione è espresso in cifra fissa oppure come percentuale della retribuzione che viene assunta come base per la determinazione del TFR. La normativa ha sempre cercato di favorire l’utilizzo del TFR, individuando in tale strumento il volano dell’intero sistema previdenziale;
Vincoli gestionali. La norma di recepimento della Direttiva 2003/41/CE in tema di “attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali” prevede l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale per la ridefinizione della politica di investimento dei fondi pensione. Ne consegue che i criteri di gestione, gli investimenti e le operazioni consentite, i limiti, a detti investimenti e il comportamento da seguire nell’ipotesi di conflitto di interesse tra i soggetti coinvolti sono ancora oggi quelli contenuti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703 del 1996 e successive integrazioni apportate con la riforma del 2007. In generale i principi a cui si è ispirato il legislatore sono quelli di una sana e prudente gestione, di un’oculata diversificazione degli investimenti correlata alla diversificazione del rischio e di un contenimento dei costi finalizzato alla massimizzazione degli investimenti.