Offerta di Vendita, Offerta di Sottoscrizione

Ai fini del calcolo della percentuale di flottante circolante, normalmente non si devono inglobare le azioni che rappresentano una partecipazione di controllo o quelle che, a seguito di vincoli stabiliti da patti parasociali, siano in condizioni di limitata trasferibilità. Non vanno tenute in considerazione ai fini del suddetto calcolo neanche le partecipazioni che superano una data soglia percentuale, per la verità piuttosto bassa, tranne che non si tratti di partecipazioni non collocate nelle mani di una singola entità ma in un contesto di investimento collettivo, come nel caso di fondi. A quest’ultimo vincolo si possono normalmente applicare delle deroghe.
E come si viene a creare questo flottante se non attraverso la cosiddetta offerta di azioni agli investitori. L’offerta, nel suo complesso è globale, in quanto finalizzata a realizzare la più ampia diffusione possibile e si classifica sulla base di dell’oggetto dell’offerta e dei destinatari della stessa. Che cosa viene offerto? Quando vengono offerte delle azioni già esistenti, si parla di offerta di vendita, mentre quando le azioni sono di nuova emissione, si parla invece di offerta di sottoscrizione, basti ricordare a titolo di esempio frasi come “vai in banca a sottoscrivere le azioni di…”. Non sono rari i casi di offerta mista che contempla le due topologie ora menzionate.