Le obbligazioni emesse dalle banche


L’emissione di obbligazioni da parte delle banche è assoggettata ad una normativa parzialmente differente rispetto a quella applicabile a tutte le altre tipologie di imprese. Alla base di tale differenziazione vi sono due importanti considerazioni. In primo luogo, vi è il fatto che la raccolta di risparmio presso il pubblico rientra per definizione nell’attività tipica degli enti bancari e non può dunque essere trattata alla stregua di un evento eccezionale, qualunque sia la forma tecnica utilizzata.
In secondo luogo, le banche sono sottoposte a controlli severi e stringenti da parte delle autorità di vigilanza, a salvaguardia della loro stabilità Sottoporre l’emissione di obbligazioni a particolari vincoli genererebbe quindi una sovrapposizione inutile di ed inopportuna.
Alla luce di queste considerazioni, l’art. 12 del TUB sancisce l’inapplicabilità alla banche di buona parte delle norme civilistiche in materia, a meno che le obbligazioni da collocare siano convertibili in azioni dello stesso emittente. Più in particolare, le principali differenze rilevabili rispetto alla disciplina comune sono le seguenti:

  • Limite quantitativo all’emissione di obbligazioni: i limiti dimensionali all’entità della raccolta obbligazionaria, previsti dall’articolo 2410 c.c, non sono applicabili alle aziende bancarie, le quali possono utilizzare il canale di raccolta obbligazionario senza vincoli quantitativi, sia se quotate, sia se non quotate. Eventuali vincoli, sotto questo profilo, possono invece essere fissati dalla Banca d’Italia nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza prudenziale;
  • Organo abilitato a deliberare le emissioni: i collocamenti obbligazionari sono deliberati dal consiglio di amministrazione. In passato, questo rappresentava un tratto differenziale rispetto alla disciplina delle obbligazioni societarie, che imponeva invece una delibera dell’assemblea straordinaria.
  • Forme di tutela a disposizione degli obbligazionisti: i titolari di obbligazioni bancarie non godono dei meccanismi di autotutela previsti nelle altre tipologie di società. Non esiste dunque un’assemblea dei sottoscrittori, né è prevista la nomina di un rappresentante comune.
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