La legge del broker

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 15-07-2013 7:44


L’attività di intermediazione esercitata dal broker è disciplinata dal TUB (Testo Unico Bancario) agli art. 106 e 107.

Per svolgere il compito assegnatogli dalla legge, il broker deve essere iscritto in apposito albo costodito dalla Banca d’Italia.

L’azienda che attua servizi finanziari, in alternativa, deve assumere la forma giuridica della società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa.

La società titolata a mediare interessi economici in valuta e titoli sui mercati internazionali si dedica alla sua funzione in via esclusiva, senza assumere rischio finanziario, non ricoprendo il ruolo di controparte nelle borse ufficiali.

In tal caso il capitale minimo necessario per l’iscizione legale nei registri U.I.C.(Ufficio Italiano in Cambi) della Banca D’Italia corrisponde a quello minimo stabilito per le società per azioni.

Al contrario, quando il capitale sociale versato é pari a cinque volte quello minimo previsto per la costituzione di S.P.A., il broker può accollarsi l’onere di una posizione sui mercati non regolamentati o standardizzati dopo l’iscrizione in Elenco Speciale gestito dalla Banca Centrale Nazionale.

In tal modo l’azienda, finalizzata all’attività di composizione di valori mobiliari, acquisisce la facoltà di divenire parte economica interessata rispetto all’operatore pubblico.

Dal lato strettamente tecnico, per intermediazione in cambi si intende la transazione di una divisa contro l’altra, a pronti e a termine, ed ogni forma di trattativa che ha per oggetto valuta.

Particolare rilievo assume il primo comma dell’art. 106 dove il precetto autorizza le operazioni allo scoperto dichiarando che “..nei confronti del pubblico i finanziamenti sotto qualsiasi forma sono riservari agli intermediari……”.

L’inciso tra l’altro legittima il meccanismo della leva finanziaria legata alla moltiplicazione dell’investimento attraverso il controvalore collocato sulla rete commerciale.

Appuntamento a domani su trader blog

TITOLO V (1)
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO


Articolo 106 (2)
(Albo degli intermediari finanziari)
1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari
possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a
condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–quinquies,
comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di
pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo
114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo
18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge
nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d’Italia (3).
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

Articolo 107 (1)
(Autorizzazione)
1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare
la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata e cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la
struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti
aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli
articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 106.
2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di
revoca, nonché di decadenza, quando l’intermediario autorizzato non abbia
iniziato l’esercizio dell’attività, e detta disposizioni attuative del presente
articolo.

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